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Misure Diritto annuale 2026 – autorizzato l’incremento del 20% per il triennio 2026-2028

Con nota prot. n. 0009347 del 16/01/2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricordato le misure del diritto annuale 2026 dovuto alle Camere di commercio dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali,  aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 rispetto agli importi e scaglioni già determinati per il diritto annuale dell'anno 2014 (rif. D.M. 21/04/2011 di fissazione delle  misure del diritto annuale 2011, confermato sino al 2014).

Con D.M. 17/03/2026 (decreto + Allegato A ) il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha autorizzato la Camera di Commercio di Brindisi Taranto (così come altre 60 Camere di commercio italiane) all'incremento della misura del diritto annuale del 20% (giusto l'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i ) anche per il triennio 2026-2027-2028 per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Il decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero in data 28/04/2026 (e da questa data è entrato  in vigore ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) link: https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-17-marzo-2026-incremento-delle-misure-del-diritto-annuale .

Tale decreto prevede l'obbligo per le imprese che hanno già provveduto per l'anno 2026 al versamento del diritto annuale con gli importi al netto della maggiorazione autorizzata con D.M. 17/03/2026 (nuove imprese e/o nuove unità locali iscritte) di effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di pagamento del secondo acconto delle imposte ai sensi dell'art.  17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (articolo 17 DPR n. 435/2001).

Si riportano di seguito gli importi già previsti, gli importi che dovranno essere integrati entro il termine sopra indicato, e gli importi definitivi comprensivi della maggiorazione autorizzata per il triennio 2026-2027-2028: 


IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2026 (NUOVE ISCRIZIONI)

Misure fisse

Maggiorazione
20%

Importo definitivo
 

Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani)

Sede

€ 44,00

€ 9,00

€ 53,00 (*)

Unità locale

€ 9,00 (*)

€ 2,00

€ 11,00 (*)

Società semplici iscritte come imprese agricole

Sede

€ 50,00

€ 10,00

€ 60,00

Unità locale

€ 10,00

€ 2,00

€ 12,00

Tutte le altre società, i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

Sede

€ 100,00

€ 20,00

€ 120,00

Unità locale

€ 20,00

€ 4,00

€ 24,00

Soggetti iscritti solo al REA

Sede

€ 15,00

€ 3,00

€ 18,00

Imprese con sede principale all'estero (per ogni unità locale e/o sede secondaria)

Unità locale

€ 55,00

€ 11,00

€ 66,00

(*) importo arrotondato ad unità di euro giusta nota circolare MISE n. 19230/2009

Aggiornamento al 30/04/2026

 

Ultima modifica
Mar 12 Mag, 2026
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Diritto annuale 2026 - Importi provvisori per le nuove iscrizioni in attesa del decreto ministeriale.

L’Ente camerale ha approvato con delibera del Consiglio camerale n. 22 del 28/07/2025 i tre progetti da realizzare attraverso l’incremento del 20% della misura del diritto annuale per il triennio 2026-2028 di cui è in corso l’autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.

In attesa della pubblicazione del relativo decreto da parte del Ministero si ricorda che  gli importi dovuti a titolo di diritto annuale  da parte delle imprese, soggetti societari e loro unità locali e dai soggetti iscritti solo al R.E.A  sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, che ha previsto a partire dall’anno 2017 la riduzione del 50% della misura del diritto annuale rispetto agli importi ed agli  scaglioni già determinati per l’anno 2014  dal  D.M. 21/04/2011 di fissazione delle  misure del diritto annuale 2011 (confermato sino al 2014).

La procedura di determinazione delle misure del diritto annuale prevista dall’art. 18 commi 4 e 5 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.  in base al fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche a questo facenti capo nonché a quelle attribuite da Stato e Regioni al momento non trova ancora applicazione in quanto non è ancora conclusa la fase degli accorpamenti delle Camere di commercio.

In virtù di quanto indicato si riepilogano di seguito le misure del diritto annuale  dovute dalle  imprese e dai soggetti societari e/o dalle loro e unità locali, nonché dai soggetti iscritti solo R.E.A. che si iscriveranno nel corso dell’anno 2026 in provincia di Brindisi e di Taranto sino all’entrata in vigore del decreto di autorizzazione all’incremento percentuale richiesto. Una volta pubblicato il suddetto decreto gli importi già versati dovranno essere integrati per l’importo corrispondente all’incremento della misura del diritto annuale autorizzata, entro i termini che lo stesso decreto stabilirà.

Ricordiamo invece che resta applicata, in quanto ancora in vigore, la maggiorazione del 50% approvata per gli enti camerali della regione Sicilia (D.M. 02 maggio 2025 per il triennio 2025-2026 e 2027) senza però più l’incremento del 20%  già previsto dal D.M. 23/02/2023 (per tutte le Camere di commercio per il triennio 2023-2024 e 2025).

 


MPORTI DIRITTO ANNUALE 2026 (NUOVE ISCRIZIONI)
in provincia di Brindisi e Taranto

Misure fisse

Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani)

sede

€ 44,00

unità locale

€ 9,00
8,80 (*)

Società semplici iscritte come imprese agricole

sede

€ 50,00

unità locale

€ 10,00

Tutte le altre società, i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

sede

€ 100,00

unità locale

€ 20,00

Soggetti iscritti solo al REA
(es. associazioni, fondazioni, persone fisiche, ecc)

sede

€ 15,00

unità locale

€ --

Imprese con sede principale all’estero (per ogni unità locale e/o sede secondaria)

unità locale

€ 55,00


(*) Quando necessario, occorre provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 (link) e cioè applicando nell’ordine un primo arrotondamento al quinto decimale,  poi al centesimo di euro ed infine all’unità di euro secondo la regola generale (sino a ...,49 per difetto – da ...,50 per eccesso) sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia ed aperte con il medesimo protocollo di iscrizione).

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al “Diritto annuale in iscrizione” nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

  • “Addebito contestuale alla pratica”, con conseguente indicazione dell’importo;
  • “Pagamento tramite F24”
  • “Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica”

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l’utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è impostata la casella del “Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica”.

Per le start-up e gli incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell’anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l’impresa indica la provenienza da un’altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l’opzione “Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica”.

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell’anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l’attività nella provincia di provenienza) oppure alla diversa data nel caso di iscrizione avvenuta in corso d’anno.

 

Aggiornamento al 08/01/2026

 

Ultima modifica
Mar 07 Lug, 2026
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Aggiornamento della misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026

Con D.M. 10 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 289 del 13-12-2025) è stato modificato il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 passa dal 2,00% al 1,60% in ragione d’anno, comportando  cambiamenti nel calcolo degli interessi legali da versare con il ravvedimento operoso, nonché degli interessi legali da pagare con riferimento ad importi omessi contestati con atti di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni.

L'ufficio competente ha già predisposto gli aggiornamenti ai relativi fogli di calcolo, presenti nelle sezioni "SANZIONI" e "RAVVEDIMENTO OPEROSO".

 

  Informazioni
- - - - - - - -
  Camera di commercio di Brindisi - Taranto
  Ufficio delle Entrate

Sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 Taranto
Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 - 72100 Brindisi
Tel. ufficio 099 7783150 - 099 7783129 oppure 0831 228243
email: dirittoannuale@brta.camcom.it

 

Ultima modifica
Mar 07 Lug, 2026
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Notizia - Tipologia

Diritto annuale 2025, si può sanare con il “ravvedimento operoso”.

Tutti i soggetti e le unità locali (sia già iscritti al 1 gennaio 2025 che iscritti nel corso del 2025 al Registro delle imprese o al R.E.A.) che non hanno ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2025 possono regolarizzare  spontaneamente tale violazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.

Per i termini di scadenza relativi al pagamento del diritto annuale 2025 si rinvia all’apposito capitolo TERMINI di VERSAMENTO e Imprese e soggetti R.E.A. iscritti in corso d’anno della guida in linea sul nostro sito.

L’istituto del ravvedimento operoso, proprio delle sanzioni tributarie, consente, entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del versamento, ed in ogni caso prima che avvenga la contestazione da parte dell’Ente impositore, di sanare spontaneamente l’inadempimento con il versamento del tributo omesso (parzialmente o totalmente), degli interessi e della sanzione ridotta.

È possibile effettuare il calcolo del diritto dovuto ed il pagamento con il ravvedimento operoso dal sito di calcolo e pagamento nazionale con PAGO PA https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm accessibile direttamente anche dal sito della Camera di commercio.

Se il versamento viene eseguito sul modello F24 la sezione da compilare è IMU ed altri Tributi locali ove si andranno ad indicare:

- codice Ente: “TA” o “BR” (la sigla della provincia) a seconda della provincia in cui l’impresa e/o l’unità locale è iscritta al 01/01/2025 o in corso d'anno; 
- il tributo omesso (parzialmente o totalmente) con il codice tributo 3850; 
- gli interessi (al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) con il codice tributo 3851;
- la sanzione ridotta (3,75% per il ravvedimento breve e 6% per il ravvedimento lungo) con il codice tributo 3852.
- l’anno: 2025 per tutti e tre i codici tributo (anche se il versamento dovesse avvenire nel 2026)

Informazioni più dettagliate al riguardo ed il foglio di calcolo messo a disposizione sono disponibili nel capitolo Ravvedimento operoso mentre nel capitolo Importi è disponibile il foglio di calcolo del tributo.

Per qualunque necessità o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio preposto comunicando i dati dell’impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l’importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.

NOTA BENE: Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale del Registro delle imprese (articolo 24, comma 35, della Legge n. 449 del 27/12/1997) oltre ad essere preclusa la partecipazione a bandi PID. 

 

  Informazioni
- - - - - - - -
  Camera di commercio di Brindisi - Taranto
  Ufficio delle Entrate

Sede legale: Viale Virgilio n. 152 – 74121 Taranto

Sede di Brindisi: Via Bastioni Carlo V, 4/6 - 72100 Brindisi

Tel. ufficio 099 7783150 - 099 7783129 oppure 0831 228243

email: dirittoannuale@brta.camcom.it

 

Ultima modifica
Mar 07 Ott, 2025
Italian
Published on
1 year 4 months ago

Entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria del pagamento del diritto annuale tutti i contribuenti possono sanare l’omesso versamento del diritto annuale (totale o parziale) e/o il tardato versamento utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, consistente nel versamento del diritto omesso, degli interessi e di una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 54/2005 “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell’art. 5-quater, comma 2, della Legge 21/02/2003, n. 27” in misura pari al:

  • 3,75% per i versamenti entro i 30 giorni successivi alla scadenza (c.d. ravvedimento breve) ;

  • 6% per i versamenti dal 31° giorno sino all’anno successivo alla scadenza (c.d. ravvedimento lungo);

Ricordiamo che, nel caso di versamento totalmente omesso, non è possibile prorogare il termine di scadenza del ravvedimento stesso aggiungendo l’interesse corrispettivo dovuto, perché è possibile aggiungere detto importo solo nei trenta giorni successivi al termine ordinario di versamento.

Pertanto il termine massimo per eseguire il ravvedimento di un omesso versamento è sempre un anno dalla scadenza ordinaria del versamento stesso.

N.B.= Solo per i contribuenti che hanno già effettuato un versamento incompleto entro il termine di pagamento con la maggiorazione dell’interesse corrispettivo (pari allo 0,40% oppure allo 0,80% per i soggetti con proroga per ISA) ad es. per il 2026 entro il 30/07/2026 per i soggetti il cui termine ordinario di versamento era il 30/06/2026 oppure il 20/08/2026 per i soggetti il cui termine ordinario era il 20/07/2026 (con proroga per attività soggetta a ISA) il termine da cui partire per calcolare la scadenza del ravvedimento operoso breve o lungo è invece il termine c.d. “prorogato”.

Così la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2/08/2013 e la nota circolare del MISE prot. n. 172574 del 22/10/2013 avendo essi già operato la scelta di utilizzare la scadenza del termine di versamento con la maggiorazione.

Analogamente, le società con utilizzo del maggior termine statutario per l’approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, calcoleranno un anno dallo specifico termine di versamento ad esse riservato (si veda il capitolo TERMINI di VERSAMENTO.

La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione, o che abbiano aperto nuove unità locali, e che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda o nei 30 giorni successivi con modello F24 (la scadenza sarà quindi entro un anno dal termine ordinario di versamento loro proprio). 

ATTENZIONE: tutte le modifiche dell’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 al momento non si applicano al diritto annuale sino alla modifica del decreto regolamentare D.M. n. 54/2005.

Si veda al riguardo la nota di chiarimento del MISE prot. n. 45640 del 17/02/2020 in linea con la posizione già presa in precedenza dallo stesso Ministero con note prot. n. 62417 del 30/12/2008, prot. n. 172574 del 22/10/2013 e prot. n. 16919 del 6/02/2015.

Infine due sono le condizioni da soddisfare per poter effettuare il ravvedimento:

  • al contribuente non deve essere stata già stata contestata da parte della Camera la violazione relativa all’annualità che si intende ravvedere con una delle modalità previste dal regolamento in materia;
  • il pagamento della sanzione ridotta (nelle percentuali del 3,75% o del 6%) e degli interessi moratori (calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) deve essere eseguito, con l’apposito codice tributo (3852 per le sanzioni e 3851 per gli interessi) contestualmente al versamento del tributo dovuto (codice tributo 3850) e non versato (o versato in misura inferiore).

Per “versamento contestuale” si intende che il pagamento di tutti gli importi dovuti (tributo, interessi e sanzione) venga effettuato comunque entro il termine per il ravvedimento lungo. Tale direttiva è stata impartita dal MISE con nota circolare n. 172574 del 22/10/2013 modificando le precedenti istruzioni date alle Camere di commercio con la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 (che intendeva per “contestuale” il significato letterale del termine).

MODALITÀ DI CALCOLO

  • Diritto da ravvedere (codice tributo 3850): il tributo ottenuto per differenza fra il diritto annuale dovuto (eventualmente aumentato dell’interesse corrispettivo applicabile solo se è già stato in precedenza eseguito un parziale versamento entro il termine di scadenza con la maggiorazione dell’interesse corrispettivo) e quanto già versato entro la scadenza stessa;

  • Interessi (codice tributo 3851): si calcolano a partire dal termine ordinario di versamento (o dal termine c.d. “prorogato” solo nel caso di versamento parziale nel periodo della maggiorazione in virtù della scelta già operata con il primo versamento) fino alla data del pagamento sull’importo di cui al punto precedente, al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera (dal 1/01/2026 pari al 1,60% su base annua);

  • Sanzione (codice tributo 3852): entro i 30 giorni dalla scadenza del versamento al 3,75% (ravvedimento breve), a partire dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza del versamento al 6% (ravvedimento lungo) calcolata sul diritto di cui al punto precedente. IMPORTANTE: l’utilizzo del codice tributo 3852 è obbligatorio al fine di rendere manifesta l’intenzione di effettuare un ravvedimento operoso. La sanzione ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.M. n. 54/2015 è al 30%

Nell’intento di essere di ausilio al calcolo si mette a disposizione un foglio Excel (si declina ogni responsabilità circa l’indicazione di importi e termini di scadenza non corretti) ricordando inoltre che sul sito nazionale è possibile procedere al calcolo ed anche al pagamento (tramite F24 o PAGO PA) del ravvedimento operoso per il diritto annuale 2026 (solo per imprese già iscritte al 1/01/2026 che non abbiano in precedenza eseguito pagamenti parziali sull’annualità).

Si ricorda che per data di scadenza deve intendersi l’esatta data di scadenza del versamento ovvero: il termine ordinario di versamento nel caso di versamento totalmente omesso o parzialmente omesso (entro il termine ordinario di pagamento) e il termine c.d. lungo solo nel caso di versamento parziale già eseguito nel termine di versamento prorogato di trenta giorni (con l’aggiunta della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente); questo secondo termine è consentito solo per i soggetti iscritti al 1 gennaio dell’anno di riferimento.

È sempre bene comunque contattare preventivamente l’Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell’impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l’importo da versare, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.

ATTENZIONE:

Dopo la scadenza del termine per il ravvedimento operoso si potrà procedere al versamento del solo tributo (attendendo la successiva irrogazione della relativa sanzione tramite notifica di una cartella di pagamento o di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione dalla sanzione) oppure se intenzionati a definire subito l’intera posizione debitoria, si potrà richiedere con l’apposito modello direttamente all’Ente camerale l’emissione di un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione da notificare alla p.e.c.  dell’impresa (o ad altra indicata sul modello di richiesta) così da avere la possibilità di effettuare il versamento degli importi contestati e delle sanzioni irrogate con modello F24 (eventualmente utilizzando anche l’istituto della compensazione con eventuali crediti tributari spettanti).

COME SI VERSA

Se anziché la modalità di pagamento PAGO PA (tramite collegamento al sito nazionale di calcolo e pagamento) si utilizza il modello F24 si dovrà compilare la sezione IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI come di seguito indicato:

  • codice Ente la sigla della provincia ove ha sede legale la CCIAA destinataria del versamento (es. “TA” per la CCIAA di Brindisi Taranto) avendo come riferimento la provincia in cui l’impresa e/o l’unità locale è iscritta al 01 gennaio di riferimento o nel corso dell’anno; a tal proposito si informa che il codice ente “BR” resta comunque ancora valido ed è consigliabile il suo utilizzo in caso di imprese pluri-localizzate nelle due province di Brindisi e Taranto;

  • codice tributo i seguenti codici :

    1. “3850” l’importo del diritto annuale dovuto e non versato;

    2. “3851” gli interessi moratori al tasso legale di interesse - vedi prospetto degli interessi legali (*) - con maturazione dal giorno di scadenza del termine di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;

    3. “3852” la sanzione ridotta pari al 3,75% (Ravvedimento breve) o al 6%, (Ravvedimento lungo) dell’importo del diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850), sanzione pari al 30%.

  • anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo l’anno da indicare è l’anno di imposta da sanare (anche se il versamento viene eseguito nell’anno successivo).

(*) PROSPETTO INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal

al

Interesse legale

disposizione normativa

21.04.1942

15.12.1990

5%

 

16.12.1990

31.12.1996

10%

Legge 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997

31.12.1998

5%

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

D.M. 10 dicembre 1998

01.01.2001

 31.12.2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002

31.12.2003

3%

D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004

31.12.2007 

2,5%

D.M. 1 dicembre 2003

01.01.2008

31.12.2009

3,0%

D.M. 12 dicembre 2007

01.01.2010

31.12.2010

1,0%

D.M. 4 dicembre 2009

01.01.2011

31.12.2011

1,5%

D.M. 7 dicembre 2010

01.01.2012

31.12.2013

2,5%

D.M. 12 dicembre 2011

01.01.2014

31.12.2014

1,0%

D. M.12 dicembre 2013.

01.01.2015

31.12.2015

0,50%

D.M. 11 dicembre 2014

01.01.2016

31.12.2016

0,20%

D.M. 11 dicembre 2015

01.01.2017

31.12.2017

0,10%

D.M. 7 dicembre 2016

01.01.2018

31.12.2018

0,30%

D.M. 13 dicembre 2017

01.01.2019

31.12.2019

0,80%

D.M. 12 dicembre 2018

01.01.2020

31.12.2020

0,05%

D.M. 12 dicembre 2019

1.01.2021

31.12.2021

0,01%

D.M. 11 dicembre 2020

01.01.2022

31.12.2022

1,25%

D.M. 13 dicembre 2021

01.01.2023

31.12.2023

5,00%

D.M. 13 dicembre 2022

01.01.2024

31.12.2024

2,50%

D.M. 29 novembre 2023

01.01.2025

31.12.2025

2,00%

D.M. 10 dicembre 2024

01.01.2026

 

1,60%

D.M. 10 dicembre 2025

 

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Notizia - Tipologia

Disposto il differimento dei termini di versamento 2025, ma non per tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese o al R.E.A.

L’art. 13 comma 1 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”  (G.U. n. 138 del 17/06/2025 entrata in vigore il 18/06/2025) ha disposto il differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e IVA  che scadono entro il 30 giugno 2025 (cui è collegata anche la scadenza del diritto annuale per le imprese ed i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. al 01/01/2025) per i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (di cui all'art. 9-bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’ Economia e Finanze (pari ad euro 5.164.569).

i cui versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 22 luglio al 20 agosto 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) anche a coloro che:
a) presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
b) esercitano dette attività ma adottano il regime di cui all’art. 27,comma 1, del D.L. 6/07/2011, n. 98 convertito con modifiche in Legge n. 111/2011 (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità);
c) esercitano dette attività ma applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23/12/2014 n. 190;
d) partecipano a società, associazioni e imprese si sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 s.s. del TUIR (cfr. risposta ad interpello AdE del 2/08/2019 n. 330 e risoluzione AdE n. 64 del 28.06.2019 ) così come i contribuenti che svolgono attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, o che pur soggetti ISA superano il limite di ricavi e compensi (pari ad euro 5.164.569) .

Per questi soggetti restano invariati il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2025 ed il termine c.d. “prorogato” del 30 luglio 2025 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello 0,40%.  

 


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Ultima modifica
Mar 07 Ott, 2025
Italian
Published on
1 year 4 months ago

MODULISTICA

Diritto annuale - Modulistica ufficiale - DISCLAIMER

VADEMECUM DIRITTO ANNUALE 2026 (agg. 02/11/2026) per la CCIAA di BRINDISI - TARANTO

Modello richiesta emissione atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni per violazioni diritto annuale

MODELLO RIMBORSO DIRITTO ANNUALE

ISTANZA DI RETTIFICA DEL MODELLO F24

ISTANZA DI ANNULLAMENTO TOTALE / PARZIALE IN AUTOTUTELA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreti annuali

  • Diritto annuale 2011 Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011) misure diritto annuale anno 2011
    (confermato anche per le annualità 2012 - 2013 e 2014);
  • Diritto annuale 2015 Decreto interministeriale 8.01.2015 (G.U. n. 44 del 23.02.2015) riduzione misure diritto annuale 2015 - 2016 e 2017;
  • Decreto Ministeriale 22/05/2017 (G.U. n. 149 del 28.06.2017) "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019" di autorizzazione all'incremento percentuale per la CCIAA di TARANTO + altre 78 CCIAA;
  • Decreto Ministeriale 02.03.2018 (G.U. n. 92 del 20/04/2018) "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019" di autorizzazione all'incremento percentuale per altre 9 CCIAA;
  • Decreto Ministeriale 21.12.2018 rettificato con D.M. 15.01.2019 (G.U. n. 41 del 18/02/2019) di autorizzazione alle Camere di Commercio della Sicilia ad incrementare ulteriormente le misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019 per squilibri strutturali in grado di provocare dissesto finanziario;
  • Decreto Ministeriale 12/03/2020 (entrato in vigore il 27/03/2020) "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2020-2021 e 2022" autorizzazione all'incremento del 20% della misura del diritto annuale per tutte le Camere di commercio italiane.
  • Decreto Ministeriale 21/12/2020 autorizzazione all'incremento aggiuntivo del 50% per gli anni 2020-2021 per le Camere di commercio della Sicilia.
  • Decreto Ministeriale 14/04/2022 autorizzazione all'incremento aggiuntivo del 50% per gli anni 2022-2023 e 2024 per la Camera di commercio di Crotone.
  • Decreto Ministeriale 23/02/2023 (entrato in vigore il 17/04/2023) "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2023-2024 e 2025" autorizzazione all'incremento del 20% della misura del diritto annuale per le Camere di commercio italiane di cui allegato A.
  • Decreto Ministeriale 28/02/2023 (entrato in vigore il 17/04/2023) "Incremento delle misure diritto annuale - art. 1 comma 784 della legge 27/12/2017 n. 205" incremento aggiuntivo del 50% per gli anni 2022-2023 e 2024 per le Camere di commercio siciliane.
  • Decreto Ministeriale 02/05/2025 (entrato in vigore il 29/05/2025) “Incremento delle misure diritto annuale - art. 1 comma 784 della legge 27/12/2017 n. 205” incremento aggiuntivo del 50% per gli anni 2025-2026-2027 per le Camere di commercio siciliane.
  • Decreto Ministeriale 17/03/2026 (entrato in vigore il 28/04/2026) “Incremento delle misure diritto annuale per gli anni 2026-2027 e 2028 - art. 18 comma 10 Legge 29.12.1993, n. 580” autorizzazione all’incremento del 20% della misura del diritto annuale per n. 61 Camere di commercio italiane di cui allegato A.

Disposizioni normative, regolamentari e circolari ministeriali

 

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DIRITTO ANNUALE
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Notizia - Tipologia

Diritto annuale. Pubblicata la Guida al versamento del diritto annuale 2025

 

Aggiornamento sezione sito web www.camcomtaranto.com Diritto annuale 2025

Aggiornamento sezione sito web www.br.camcom.it Diritto annuale 2025

 

 

Ultima modifica
Lun 23 Giu, 2025
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Notizia - Tipologia

Diritto annuale 2025 misure confermate senza variazioni

Con nota prot. n. 0127214 del 18/12/2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ricordato le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 rispetto agli importi e scaglioni già determinati per il diritto annuale dell'anno 2014 (rif. D.M. 21/04/2011 di fissazione delle misure del diritto annuale 2011, confermato sino al 2014).

In assenza di nuovi interventi normativi, infatti, non è possibile adottare alcun decreto di rideterminazione degli importi del diritto annuale 2025 in base alla reale variazione del fabbisogno camerale, in quanto tutto resta vincolato, dalla disposizione già citata, all'applicazione della riduzione percentualmente stabilita dall'art. 28 D.L. n. 90/2014 (che rende quindi superfluo la verifica del fabbisogno necessario al sistema camerale per l'espletamento dei servizi che è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche a questo facenti capo nonché a quelle attribuite da Stato e Regioni) .

Si ricorda in ogni caso come a dette misure si deve aggiungere l'incremento della misura del diritto annuale del 20% cui le Camere di Commercio di Brindisi e Taranto sono state autorizzate (giusto l'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i ) come altre Camere di commercio italiane per il triennio 2023-2024 e 2025 con decreto del 23.02.2023 (decreto e allegato A) per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

In virtù di detta autorizzazione all'incremento della misura del diritto annuale si riepilogano di seguito le misure del diritto annuale 2025 per le imprese e/o le unità locali che si iscriveranno nel corso dell'anno 2025.

Per le imprese già iscritte si rimanda invece al capitolo Importi:

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2025 (NUOVE ISCRIZIONI) Misure fisse Importi definitivi
(con incremento 20%)
Imprese individuali iscritte in sezione speciale (piccoli imprenditori, coltivatori diretti, imprese agricole e artigiani) Sede € 44,00 € 52,80 (*) arrotondato €53,00
Unità locale € 8,80 (*) € 10,56 (*) arrotondato €11,00
Società semplici iscritte come imprese agricole Sede € 50,00 € 60,00
Unità locale € 10,00 € 12,00
Tutte le altre società, i consorzi e le imprese individuali (iscritte in sezione ordinaria), le società semplici non agricole, società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001 Sede € 100,00 € 120,00
Unità locale € 20,00 € 24,00
Soggetti iscritti solo al REA Sede € 15,00 € 18,00
Imprese con sede all'estero (per ogni unità locale e/o sede secondaria) Unità locale € 55,00 € 66,00

(*) Quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 e cioè applicando nell'ordine un primo arrotondamento al quinto decimale, poi al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale (sino a … ,49 per difetto – da ...,50 per eccesso) sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia ed aperte con il medesimo protocollo di iscrizione).

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche telematiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere fra tre opzioni alternative di pagamento:

  • "Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;
  • "Pagamento tramite F24"
  • "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è impostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Per le start-up e gli incubatori certificati non tenuti al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA di provenienza e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1° gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (è il caso in cui sul modello di iscrizione è indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza) oppure alla diversa data nel caso di iscrizione avvenuta in corso d'anno.

 

 

Ultima modifica
Mar 02 Set, 2025